Fallimenti e procedure concorsuali

Area Fallimenti

Nominativo

PALUMBO Filomena 
Qualifica Funzionario Giudiziario 3.a Area F2 
Num. Interno 0835/1979256 
Ubicazione Secondo Piano Stanza n. 49
Email [email protected]

Nominativo

ZACCARO Margherita
Qualifica Operatore Giudiziario 2.a Area F3 
Num. Interno 0835/1979205  
Ubicazione stanza n. 48
Email [email protected]
Udienza Fallimentari primo e terzo venerdì del mese Giudice Dott.ssa Caradonio Tiziana

Attività svolte: Servizi di cancelleria inerenti le materie assegnate all’area e relative alle seguenti procedure:
Procedure per la dichiarazione di fallimento
Procedure per l'accertamento dello stato di insolvenza
Fallimenti
Concordati preventivi
Amministrazioni controllate
Liquidazioni coatte amministrative
Concordati fallimentari
Accordi di ristrutturazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono soggetti ad omologa del Tribunale

Tutti i creditori possono comunicare telematicamente tramite PEC con i curatori

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO

  • le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell’adunanza di cui sopra (termine perentorio) all’indirizzo di posta elettronica del curatore;

  • le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 Legge Fallimentare) e come tali saranno trattate;

  • decorso quest’ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

 

L’istanza dovrà contenere:

  1. l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, complete di codice fiscale e partita IVA;

  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (i relativi interessi ed il maggiore danno per svalutazione monetaria, se spettanti, vanno specificati in un prospetto di calcolo), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

  5. L’istanza contenente la domanda, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, dovrà essere presentato esclusivamente mediante trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Curatore;

  6. Le istanze, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate;

  7. anche le istanze inviate al curatore in formato cartaceo, anzichè digitale, non potranno essere esaminate in quanto irricevibili;

  8. il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un’associazione di categoria;

  9. nell’istanza deve essere sempre indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell’integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare;

  10. se nella domanda non viene indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile ai destinatari, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell’atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;

  11. nel corso della procedura è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

  12. unitamente al progetto di stato passivo, almeno quindici giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti il curatore comunicherà anche la password per l’accesso al sito web del Tribunale in cui tutti i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte e i relativi documenti;

  13. anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi dovranno essere presentati esclusivamente mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza di verifica. L’istanza deve essere corredata dai documenti giustificativi del diritto vantato (v. allegato 1); Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l’ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.
    Ciascun creditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 Legge Fallimentare, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti, evidenziando altresì che ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’art. 2407, primo e terzo comma, del Codice Civile (responsabilità del Collegio Sindacale).
    L’eventuale suddetta comunicazione dovrà essere inviata con urgenza dato che l’art. 40 Legge Fallimentare dispone che il comitato dei creditori deve essere nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

    Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 Legge Fallimentare, il sottoscritto, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne darà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dagli stessi, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

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