Contributo Unificato Part.1

La formulazione dell’articolo 13, che regolamenta gli importi dovuti per il pagamento del contributo unificato, t.u. non può prescindere dalle modifiche allo stesso introdotte dalla legge 29 dicembre 2004 n 311 (finanziaria per l’anno 2005), dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 e dalla legge 23 dicembre 2009 n 191 ( legge finanziaria 2010) ( in materia vedasi la Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I “Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia”) , dall’articolo 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010,dall’articolo 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111/2011 e dal decreto legge n 1/2012

La legge n 311/04 ha inciso direttamente sull’attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile.

Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell’articolato approvato, è stata eliminazione dell’esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall’art. 10, quarto comma, del d.p.r. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall’art. 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati as­soggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell’articolato approvato, ferme restando l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.

L’articolo 67 legge 69 del 18 giugno 2009 n 69 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione

La legge n. 191/09 ha, tra l’altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione,.

Abrogando il comma 4 e 5 dell’articolo 10 T.U. spese di giustizia , ha eliminato l’esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione .

Introducendo il comma 6 bis all’art. 10 T.U. spese di Giustizia disposto il pagamento del contributo unificato e dell’indennità di cui all’art. 30 T.U nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative ( ex art. 23 Legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di Cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego.

Ha, abrogando il punto 4 dell’art. 13 T.U. spese di giustizia, le modalità di pagamento per i processi in materia di locazione,comodato,occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, modificato le modalità di pagamento da importo fisso, € 103,30 ad importo commisurato al valore della causa.

Art. 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 ha aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 T.u spese di giustizia

Art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n 98,convertito con legge 111/2011 che ha aumentato gli importi previsti dall’ articolo 13 T.u spese di giustizia abrogando alcune esenzioni di cui all’articolo 10

Anche il decreto legislativo n 150/2011 ( c.d. decreto taglia riti ), ha inciso, sul pagamento del contributo unificato

Con la legge 12 novembre 2011 n 183 ( c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

Con il decreto legge 24 gennaio 2012 n 1 ( c.d. decreto liberalizzazioni) è stato previsto l’importo dovuto per i procedimenti innanzi alle sezioni specializzate in materiai impresa ex decreto legislativo 27 giugno 2003 n 168

Dalle variazioni normative sopra richiamate e dalla circolare ministeriale DAG14/05/2012.0065934.U il contributo unificato risulta dovuto nei seguenti importi:

 

A) TABELLA SCAGLIONI PER VALORE

ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

 

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni ilo contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta' ;

4. ....ABROGATO..

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al
comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 )

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:.

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6 bis 1. gli importi di cui alle lettere a9b9c9d9 ed e9 sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi degli articoli 1136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ;

6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

 

 

 

B) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO E POSIZIONI PROCESSUALI

- IMPUGNAZIONI

 

 Appello, appello incidentale N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,)

contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà

N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)

 Reclami

€ 85 aumentato della metà

- RICORSO IN CASSAZIONE

contributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato

 

- RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICE

Contributo unificato in base al valore della causa

 

- MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA ( ai sensi della cir. 65934.u del 14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo)

 

 Proposte dalla c.d. parte diligente ( che iscrive la causa)

Contributo unificato corrispondente al valore della controversia

integrato da eventuale aumento del valore della causa

 Proposte dalle altre parti

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore

della domanda proposta

-INTERVENTO AUTONOMO

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore

della domanda proposta

 

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL’ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.)

€ 85

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario

 

PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI

Esente

 

RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc

 

Esente

 

PROCESSO PENALE contributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza

C) TABELLE PER PROCEDURE

 

1) PROCEDIMENTI SPECIALI

 

LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III ,III bis e IV c.p.c.

 

 Procedimenti d’ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

 

 Opposizione a decreto ingiuntivo

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

 

 Procedimento per convalida di sfratto Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)

Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.

Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida.

Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo.

Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

1. nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;

2.nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

 

 Procedimenti cautelari in generale (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)

 Procedimenti cautelari in corso di causa( vedi circolare DG 07/02/201.0015598.U)

 Sequestro (artt. Da 670 a 687 cpc)

 Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. Da 688 e 691 cpc)

 Procedimenti di istruzione preventiva (artt. Da 692 a 699 cpc)

 Provvedimenti d’urgenza (artt. Da 700 a 702 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

 

 Inibitoria della sentenza primo grado ( art. 283 cpc)

€ 85

 

 Procedimento sommario di cognizione ( art 702-bis ess)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.(vedi anche pagina 105)

Nel caso in cui il giudizio( ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato

Nel caso di appello( ex art.702quater) contributo unificato valore della causa aumentato della metà

 

 

 Procedimenti possessori Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

 

 Istanza ai sensi dell’articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA’ SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006)

€ 85

 

 

 

 

 

 

2) PROCEDIMENTI EX DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011

c.d. riduzione e semplificazione dei riti

Ai sensi della circolare 65934 del 14 maggio 2012 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato

 

a) -delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione ( ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis ) :

 

 Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;

 Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;

 Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;

 Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;

 Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;

 Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;

 Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;

 Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

 Controversie in materia di discriminazione;

€ 85

 

 

 Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

€ 85 x volontaria

e sul valore se vi è contestazione nel procedimento

 

 

 Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita';

Contributo corrispondente al valore della causa di merito

 

 

 Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;

 Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare;

 Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;

 Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali;

 Azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo; Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

Esente

 

 

b) delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione ( ex decreto legislativo 150/2001) titolo I e III del libro secondo del codice di procedura civile )

 

 Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;

 Controversie in materia di liquidazione degli usi civici

Esente

 

 Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 

 

c) delle controversie regolate dal rito del lavoro( ex decreto legislativo 150/2011) sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile

 

 

 Opposizione ad ordinanza-ingiunzione,

 Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;

 Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti ;

 Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;

 Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali-

 Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ;

 Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 Controversie agrarie Esente

 

 

 

 

3) ESECUZIONI CIVILI

 

 Procedimenti di Esecuzione Immobiliare €242

 Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo inferiore a 2.500 euro) € 37

 Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo pari o superiore a 2.500 euro) € 121

 Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c) €146

 Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio €121

 Opposizione all’esecuzione art 615 1° comma cpc(giudizio ordinario)

contributo unificato secondo il valore della causa

 

 

 Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc.

€ 121 ( metà del contributo previsto

per i processi di esecuzione immobiliare

circ. 65934.u del 14 maggio 2012)

 

 

 Procedimenti di Esecuzione Immobiliare( separazione e divorzio)

€ 242,

ESENTE se a favore della prole

 

 

 

 Procedimenti di Esecuzione Mobiliare( separazione e divorzio) ( importo inferiore a 2.500 euro)

€ 37

ESENTE se a favore della prole

 

 

 

 Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( separazione e divorzio) ( importo pari o superiore a 2.500 euro)

€ 121

ESENTE se a favore della prole

 

 

 Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898

Esenti

 

 

 Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c) € 146

 

 

 

 Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (ex art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio

€ 146

 

 Ricorso ex art. 624 cpc ( camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio

€ 85

 

 

 reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio

 

€ 85 aumentato della metà

 

 Opposizione di terzo all’esecuzione € 146

 

 

 Reclamo avverso l’opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975

€ 85 aumentato della metà

 

 Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc

 

€ 85 aumentato della metà

 Intervento

Contributo unificato secondo valore della causa ex cir. 65934.U del 14 maggio 2012

 

 Differimento della vendita a richiesta di parte

Esente

 

 Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare

delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché

quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro

nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione

coatta amministrativa

Esente

 

 Istanze per la restituzione dei titoli

Esente ( dovuta l’imposta di bollo)

 

 

 Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi

Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.

 

 

 Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) -

non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita

 

 Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento,

Esente (dovuta l’imposta di bollo sull’istanza)

 

 

 Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc

Esente ( a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull’istanza è dovuta l’imposta di bollo

 

 

 ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. “i ricorsi per sequestro di autoveicoli”

contributo sarà quello relativo all’esecuzione mobiliare

ai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979 i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione

 

 

 

 Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione

contributo unificato secondo il valore della causa (circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)

 

 

 Recupero onorari nel processo esecutivo

contributo unificato secondo il valore della causa

Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

 

 

 Degli obblighi di fare e di non fare ( art.612 cpc)

€ 121

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione

 

 

 

4) FALLIMENTI

 

 Procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura,

€ 740

 Istanza di chiusura del fallimento

Esente

( circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)

 

 Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata

N.B. Ai sensi della circolare, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

 

 

 Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo € 85

 

 Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare € 85

 

 Istanza di fallimento € 85

 

 Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva Esente

 

 Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie Esente

(circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)

 

 Reclamo ex art 26 legge fallimentare importo di € 85 aumentato della metà

 

 

 sovraindebitamento:

-deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 85

-reclamo importo di € 85 aumentato della metà

 

 

 Procedimento di esdebitazione (circolare DAG08/09/2010.0114831.U)

€ 85

 

 Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)

Esente

 

 

 

5) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO ( per il giudizio di esecuzione vedi precedente punto 3 e la successiva scheda riepilogativa)

 

 Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc) € 85

 

 Separazione consensuale ex articolo 711 cpc € 37

 

 Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70 € 85

 

 Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale) € 37

 

 Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898

Esenti

 

 

6) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO ( per i giudizi di esecuzione vedi precedente punto 3 e la successiva scheda riepilogativa)

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile( per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione pari al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 DPR 115/02 attualmente 10.628,16x 3= 31.884,48

 

 Controversie di previdenza e assistenza € 37

 

 Controversie lavoro e pubblico impiego contributo ridotto alla metà

 

 accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale

contributo ridotto alla metà

 cautelari

contributo ridotto alla metà

 decreti ingiuntivi in materia di lavoro

contributo ridotto della metà

 opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di lavoro

 

contributo ridotto della metà

 

 Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l’esenzione in base al reddito ( circolare 65934.U del 14 maggio 2012)

 

 

 

7) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

 

 Procedimenti di volontaria giurisdizione € 85

 

 Procedimenti in Camera di Consiglio (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 85 aumentato della metà

 

 Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 85 aumentato meta

 

 Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegno Esente

 

 

 

8) LOCAZIONE, COMODATO, ecc.

 

 Procedimenti in materia di locazione

 Procedimenti in materia di comodato

 Occupazione senza titolo

 Impugnazione di delibere condominiali

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 

 

 

 

9) LEGGI SPECIALI

 

 Legge 689/81 ( opposizione ingiunzioni amministrative) (vedi anche specifica tabella)

 legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore 

valore della causa

(circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)

 

 Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 

Esente

 

 Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)

contributo secondo il valore e prenotato a debito

( circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)

 

 Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari

contributo secondo il valore della causa

Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, NON opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.

 

 Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76

contributo secondo il valore della causa

 

 

 Mediazione e conciliazione ( verbale di omologa) Legge 28/2011

€ 85

 

 

 

10) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.Regolamento CE 1896/2006

 

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

( circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)

 

 

 

 

11) ATTIVITA’ NON GIURISDIZIONALI

 

 Rinunzia eredità Esente

 

 Accettazione eredità beneficio di inventario Esente

 

 Atto notorio Esente

 

 Perizia giurata Esente

 Redazione inventario accettazione eredità ( escluso eredi minorenni) € 85

 

 

 

 

 

D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria

Contributo unificato

€ 37

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Controversie individuali

di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

Contributo unificato

Metà del valore della causa

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Decreti Ingiuntivi

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria

(ipotesi residuali)

Contributo unificato

Metà del valore della causa

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Opposizione Decreti Ingiuntivi

e cautelari

Controversie individuali

di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

Contributo unificato

Metà del valore della causa

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Ai  fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all’Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito